La mobilità interdiocesana

 

 

Porta la data dell’8 aprile 2011 l’ordinanza ministeriale che regola la mobilità interdiocesana degli Idr.

 

Nonostante sia uscita con un certo ritardo rispetto al passato, per una curiosa combinazione burocratica l’atto reca lo stesso numero dell’anno scorso, il 29, e di fatto propone pochissime novità: segno di una procedura che si può considerare ormai stabilizzata, nonostante equivoci e forzature interpretative che ogni anno si ripropongono, nel vano tentativo di modificare un impianto che trova le sue inderogabili radici nel sistema concordatario.

Anche se ormai dovrebbe trattarsi di materia abbastanza nota e consolidata, conviene ricordare alcuni aspetti generali. In primo luogo, l’OM 29/11 dà disposizioni sulla mobilità territoriale e professionale degli Idr, intendendo nel primo caso il trasferimento in una diversa diocesi (anche di altra regione) e nel secondo caso il passaggio dall’uno all’altro dei due ruoli previsti per l’Irc (primaria e secondaria). Ovviamente, nel caso del trasferimento in altra diocesi si deve essere in possesso dell’idoneità valida nella diocesi di destinazione e nel caso di passaggio di ruolo anche il vescovo deve convalidare la propria idoneità per il diverso ordine di scuola cui si intende passare.

In realtà si tratta di un numero limitato di casi, dato che il grosso della mobilità territoriale si svolge all’interno della stessa diocesi e i passaggi di ruolo sono pochi perché pochi sono gli Idr che hanno superato entrambi i concorsi per il ruolo. L’attesa per questa ordinanza è però sempre alta per coloro che intendono partecipare a queste operazioni di mobilità, anche se il restringimento degli organici non consente facili trasferimenti da un territorio all’altro, come del resto accade per tutti gli altri insegnanti.

Ciò che coinvolge invece indistintamente tutti gli Idr di ruolo è l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria regionale, fermo restando che continuano a permanere equivoci sulla sua funzione: da un lato, il testo dell’ordinanza è chiarissimo fin dalla sua prima edizione nell’attribuire a tale graduatoria solo la finalità di individuare gli eventuali soprannumerari a livello regionale, ovvero diocesano (art. 10, c. 4); dall’altro, c’è chi continua ad estendere impropriamente la funzione di questa graduatoria anche alla determinazione di precedenze tra Idr al di fuori della finalità istituzionale, introducendo meccanismi automatici che sono però estranei alla logica concordataria e alla discrezionalità riservata all’autorità ecclesiastica.

In attesa che si diffonda una corretta interpretazione delle procedure, si può solo ribadire che lo stato giuridico di ruolo non ha minimamente intaccato il regime concordatario, che vede la gestione degli Idr governata dai due requisiti dell’idoneità e della nomina d’intesa. Sull’idoneità non ci sono problemi, ma sulla nomina d’intesa non tutti sono d’accordo ad applicarla anche alle operazioni di mobilità. È però la legge 186/03 a prevederlo, quando nell’art. 4, commi 1 e 2, dispone che la mobilità professionale e quella territoriale sono subordinate «al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario».

Poste queste premesse, possiamo solo riassumere le principali scadenze fissate dall’OM 29, scadenze che non si discostano molto da quelle dell’anno scorso:

–          dal 13 aprile al 12 maggio       presentazione delle domande alla propria scuola;

–          entro il 20 maggio                   invio delle domande all’USR da parte delle scuole;

–          entro il 15 giugno                    comunicazione del punteggio assegnato dall’USR a ogni Idr;

–          entro il 30 giugno                    possibilità di revoca delle domande presentate;

–          entro il 4 luglio                        pubblicazione della graduatoria regionale da parte dell’USR;

–          entro il 15 luglio                      pubblicazione di tutti i movimenti da parte dell’USR;

–          entro il 31 luglio                      assegnazione di sede d’intesa tra USR e ordinario diocesano.

 

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