Nuove adozioni per i libri di testo

La CM n. 18 del 25 febbraio 2011 ha diramato istruzioni sull’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2011-12.
Nel confermare quanto già era stato stabilito negli anni precedenti con la CM 16/09 e la CM 23/10, l’attuale circolare aggiunge solo alcune precisazioni, su cui conviene soffermarsi, anche perché in parte dedicate proprio all’Irc.
Come è noto, la legge 133/08, art. 15, ha stabilito che dal 2011-12 potranno essere adottati solo libri di testo scaricabili da internet o in versione mista, cartacea ed elettronica.
La legge 169/08, art. 5, ha poi aggiunto che i libri devono essere adottati per almeno un quinquennio nella scuola primaria e per almeno un sessennio nella secondaria.
Ciò che preoccupa gli insegnanti è soprattutto il vincolo di adozione pluriennale, dato che sulla versione elettronica si sono mobilitate le case editrici che ormai propongono quasi esclusivamente testi in versione mista.
Il vincolo pluriennale, invece, ricade sulle spalle degli insegnanti come una limitazione talvolta insopportabile, dato che il libro di testo rimane ancora il principale sussidio didattico per ogni docente.
Come è stato ribadito da ultimo con la Nota ministeriale del 20-5-2009, prot.
5361, a seguito di uno specifico contenzioso amministrativo, nemmeno il trasferimento dell’insegnante può giustificare la modifica del testo adottato prima della scadenza prevista.
La legge 169/08 consente la deroga solo in presenza di «specifiche e motivate esigenze», che la successiva legge 167/09, art. 1-ter, ha precisato doversi connettere «con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet».
Attualmente ci troviamo in presenza di una riforma ordinamentale, che ha interessato le scuole del secondo ciclo a partire proprio dal corrente anno scolastico, e quindi è possibile immaginare una deroga ai vincoli di adozione pluriennale.
La CM 18/11, infatti, chiarisce che proprio per via di questa circostanza «i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di secondo grado, potranno valutare l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni», anche se il periodo di adozione non è ancora scaduto.
Specificamente per l’Irc, inoltre, la CM 18/11 ricorda che quest’anno sono entrate in vigore le Indicazioni per le scuole del primo ciclo (DPR 11-2-2010) e quindi si può giustificare la modifica dei libri di testo in adozione per l’Irc in tutte le classi del primo ciclo.
Ovviamente si tratta di una possibilità e non di un obbligo, anche perché il mercato editoriale ancora non ha proposto un sufficiente numero di libri in linea con le nuove Indicazioni e quindi gli Idr potranno decidere di rinviare l’aggiornamento dei loro libri di testo in attesa di una maggiore varietà di offerte.
La situazione si ripropone anche nelle scuole del secondo ciclo, dove sono entrate in vigore quest’anno le Indicazioni diffuse con la CM 70/10.
Licei, tecnici e professionali non sono espressamente citati a proposito dell’Irc, ma si deve ritenere che il loro caso possa rientrare nelle modifiche ordinamentali dell’intero secondo ciclo, cui si fa riferimento in maniera generale nella circolare.
Pertanto, tutti gli Idr potranno non tener conto dei vincoli di adozione, salvo diversa valutazione dettata da motivi di prudenza.
Nella CM 18/11 si richiama anche il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
In proposito capita che talvolta le scuole ricorrano a qualche misura artificiosa per rientrare nei limiti, escludendo alcuni libri o proponendoli solo come consigliati.
Si tratta di “trucchi” che spesso coinvolgono l’Irc, ma occorre affermare con chiarezza che nessuna disciplina può essere esclusa dall’adozione formale dei libri di testo.
La scusa della facoltatività dell’Irc non regge, poiché tutti gli studenti avvalentisi sarebbero in tal modo costretti a sfondare il tetto di spesa per potersi dotare dei necessari strumenti didattici.
Viceversa, contando anche l’Irc tra i libri di testo che devono rientrare nei limiti di spesa si realizza implicitamente un ulteriore risparmio per i non avvalentisi.

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