NOTA DI P.
FEDERICO LOMBARDI, SJ La pubblicazione odierna di nuove leggi per lo Stato della Città del Vaticano e per i Dicasteri della Curia romana e gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede è un evento di rilevante importanza normativa, ma anche di significato morale e pastorale di ampia portata.
Tutti gli enti connessi con il governo della Chiesa cattolica e con quel suo “supporto” che è lo Stato della Città del Vaticano, vengono da oggi inseriti, in spirito di sincera collaborazione, nel sistema di principi e strumenti giuridici che la comunità internazionale sta edificando con la finalità di garantire una convivenza giusta e onesta in un contesto mondiale sempre più globalizzato; contesto in cui purtroppo le realtà economiche e finanziarie sono non di rado campo di attività illegali, come il riciclaggio di proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, veri pericoli per la giustizia e la pace nel mondo.
Il Papa afferma senza mezzi termini che “la Santa Sede approva questo impegno” della comunità internazionale “e intende far proprie le regole” di cui essa si dota “per prevenire e contrastare” questi fenomeni terribili.
Da sempre le attività illegali hanno dimostrato una straordinaria capacità di insinuarsi e di inquinare il mondo economico e finanziario, ma il loro svilupparsi a livello internazionale e l’uso delle nuove tecnologie le hanno rese sempre più pervasive e capaci di mascherarsi, cosicché per difendersi è diventato urgentissimo costituire reti di controllo e informazione mutua fra le autorità preposte alla lotta contro di esse.
Sarebbe ingenuo pensare che l’intelligenza perversa che guida le attività illegali non cerchi di approfittare proprio dei punti deboli e fragili, talvolta esistenti nel sistema internazionale di difesa e di controllo della legalità, per insinuarsi al suo interno e violarlo.
Perciò la solidarietà internazionale è di importanza cruciale per la tenuta di tale sistema, ed è comprensibile e giusto che le autorità nazionali di vigilanza e gli organismi internazionali competenti (Consiglio d’Europa e, in particolare, il GAFI: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di capitali) guardino con occhio favorevole gli Stati e gli enti che offrono le garanzie richieste e impongano invece vincoli maggiori a chi non vi si adegui.
Ciò vale naturalmente anche per la Città del Vaticano e gli enti della Chiesa che svolgono attività economiche e finanziarie.
La nuova normativa risponde quindi insieme all’esigenza di conservare un’efficace operatività agli enti che operano nel campo economico e finanziario per il servizio della Chiesa cattolica nel mondo, e – prima ancora – all’esigenza morale di “trasparenza, onestà e responsabilità” che va in ogni caso osservata nel campo sociale ed economico (Caritas in Veritate, 36).
L’attuazione delle nuove normative richiederà certamente molto impegno.
C’è la nuova Autorità di Informazione Finanziaria da avviare.
Ci sono nuovi obblighi da rispettare.
Nuove competenze da esercitare.
Ma per la Chiesa non può venirne che bene.
Gli organismi vaticani saranno meno vulnerabili di fronte ai continui rischi che si corrono inevitabilmente quando si maneggia il denaro.
Si eviteranno in futuro quegli errori che così facilmente diventano motivo di “scandalo” per l’opinione pubblica e per i fedeli.
Insomma, la Chiesa sarà più “credibile” davanti alla comunità internazionale e ai suoi membri.
E questo è di importanza vitale per la sua missione evangelica.
Oggi, 30 dicembre 2010, il Papa ha firmato un documento di genere per lui un po’ insolito, ma di grande coraggio e grande significato morale e spirituale.
E’ un bel modo di concludere quest’anno, con un passo concreto nella direzione della trasparenza e della credibilità! 30 dicembre 2010 COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO Circa la nuova normativa per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario 1.
In data odierna, in esecuzione della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05), sono state emanate le seguenti quattro nuove leggi: – la “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”; – la “Legge sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro” ; – la “Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro” e la “Legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d’autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione”.
Il processo di elaborazione delle citate Leggi è stato condotto con l’assistenza del Comitato misto, previsto dall’articolo 11 della Convenzione Monetaria, composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione Europea.
La Delegazione dell’Unione Europea è costituita, a sua volta, da rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché da rappresentanti della Banca centrale europea.
La legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è pubblicata contestualmente a questo comunicato, mentre le altre saranno pubblicate sul sito dello Stato della Città del Vaticano www.
vaticanstate.va 2.
La Legge relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo contiene, in un corpo unitario: – le fattispecie delittuose, che ricomprendono il riciclaggio, l’autoriciclaggio ed i reati cc.dd.
presupposto (cioè i comportamenti delittuosi che generano i proventi, poi “ripuliti” dal riciclatore), per le quali sono previste sanzioni penali; – le fattispecie che hanno contenuto più specificamente amministrativo, riguardanti la cooperazione internazionale, ma anche la prevenzione, per la violazione della quale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
La medesima legge è basata sui seguenti principali obblighi: – di “adeguata verifica” della controparte; – di registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni; – di segnalazione delle operazioni sospette.
L’impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarità dell’ordinamento vaticano in cui si inserisce, è conforme ai principi e alle regole vigenti nell’Unione europea, risultando così allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate.
Ciò è testimoniato dalle previsioni, tra l’altro, in materia di autoriciclaggio (fattispecie non ancora contemplata in Paesi a stringente legislazione), dai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, dagli obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, dai presìdi sanzionatori amministrativi, alquanto rigorosi ed applicabili, non solo agli enti e alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che agiscono in esse, per via della prevista obbligatorietà dell’azione di regresso.
3.
La Legge sulla frode e contraffazione risponde all’esigenza di adottare – conformemente a quanto prevede la più avanzata normativa dell’Unione europea – una solida rete di protezione legale delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione.
Ciò comporta procedure di ritiro dalla circolazione di banconote e monete false, il rafforzamento delle misure sanzionatorie penali, nonché forme di cooperazione in sede europea ed internazionale.
4.
Le Leggi in materia di banconote e monete in euro contengono, per le stesse banconote e monete: – disposizioni relative alla protezione del diritto d’autore sui disegni, – regole in ordine ai tagli, alle caratteristiche tecniche, alla circolazione e alla sostituzione; – la previsione dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di talune regole in esse previste.
5.
Il processo di normazione non ha riguardato tuttavia meramente lo Stato della Città del Vaticano.
La Santa Sede – ordinamento distinto da quello dello Stato della Città del Vaticano – alla quale fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi, ha recepito come propria normativa la “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo” .
Ciò è avvenuto tramite la “Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario”.
Con la suddetta Lettera, anch’essa emanata in data odierna a firma del Sommo Pontefice Benedetto XVI: – si stabilisce che la Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i “Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede”, tra i quali l’Istituto per le Opere di Religione (IOR), riconfermando l’impegno del medesimo ad operare secondo i principi ed i criteri internazionalmente riconosciuti; – si costituisce l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede; – si delegano i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale nei confronti dei soggetti appena richiamati.
La Lettera Apostolica è pubblicata sul sito della Santa Sede www.
vatican.va 6.
L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), il cui Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre, è chiamata ad emanare complesse e delicate disposizioni di attuazione, indispensabili per assicurare che i soggetti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano rispettino i nuovi ed importanti obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dal 1° aprile 2011, data di entrata in vigore della Legge.
7.
L’esperienza segnalerà le eventuali esigenze di affinamento ed integrazione dell’assetto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai principi e agli standard vigenti nella comunità internazionale; tali esigenze potrebbero prospettarsi in ragione della disponibilità già manifestata da parte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano a confrontarsi con i competenti organismi internazionali attivi sul fronte del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
8.
La presente nuova normativa si iscrive nell’impegno della Sede Apostolica per l’edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta.
In nessun momento si possono perciò trascurare o attenuare i grandi “principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità” (cfr.
Benedetto XVI, Enciclica “Caritas in Veritate”, n.
36).
30 dicembre 2010 __________ LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI “MOTU PROPRIO” Per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario La Sede Apostolica ha sempre levato la sua voce per esortare tutti gli uomini di buona volontà, e soprattutto i responsabili delle Nazioni, all’impegno nell’edificazione, anche attraverso una pace giusta e duratura in ogni parte del mondo, della universale città di Dio verso cui avanza la storia della comunità dei popoli e delle Nazioni [Benedetto XVI, Lett.
enc.
“Caritas in veritate” (29 giugno 2009), 7: AAS 101 /2009), 645].
La pace purtroppo, ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell’economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale.
Molto opportunamente la comunità internazionale si sta sempre più dotando di principi e strumenti giuridici che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La Santa Sede approva questo impegno ed intende far proprie queste regole nell’utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano.
In tale quadro, anche in esecuzione della Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009, ho approvato per lo Stato medesimo l’emanazione della “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo” del 30 dicembre 2010, che viene oggi promulgata.
Con la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”: a) stabilisco che la suddetta Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede ove essi svolgano le attività di cui all’art.
2 della medesima Legge; b) costituisco l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) indicata nell’articolo 33 della “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”, quale Istituzione collegata alla Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”, conferendo ad essa la personalità giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana ed approvandone lo Statuto, che è unito al presente Motu Proprio; c) stabilisco che l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) eserciti i suoi compiti nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a); d) delego, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla suddetta Legge, i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a).
Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore a partire dalla data odierna, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.
La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio stabilisco che sia pubblicata in “Acta Apostolicae Sedis”.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 dicembre dell’anno 2010, sesto del Pontificato.
BENEDICTUS PP.
XVI __________ STATUTO DELL’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF) CAPO I Articolo 1 Istituzione, finalità e sede § 1.
È eretta con Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto Decimo Sesto del 30 dicembre 2010 l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) avente compiti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
§ 2.
L’Autorità di Informazione Finanziaria è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”.
§ 3.
L’Autorità gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana.
§ 4.
Essa ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2 Funzioni § 1.
L’Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni, i compiti e le attività indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n.
CXXVII.
§ 2.
L’Autorità di Informazione Finanziaria, a norma del diritto e dei principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività richiamati nel paragrafo che precede e nel presente Statuto in piena autonomia e indipendenza.
§ 3.
L’Autorità svolge il suo servizio nei riguardi dei soggetti di cui all’articolo 2 della Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n.
CXXVII operanti sul territorio dello Stato della Città del Vaticano oltre che dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.
CAPO II Articolo 3 Organi e personale dell’Autorità § 1.
Sono Organi dell’Autorità di Informazione Finanziaria.
a) Il Presidente; b) Il Consiglio direttivo.
§ 2.
Fanno parte dell’Autorità il Direttore e il personale addetto.
Articolo 4 Presidente § 1.
Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; dura in carica cinque anni e può essere confermato.
§ 2.
Il Presidente sorveglia l’andamento dell’Autorità promuovendone il regolare ed efficace funzionamento.
§ 3.
Egli presiede il Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Membro del Consiglio direttivo a ciò designato.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
§ 4.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Autorità e l’uso della firma.
Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta o per determinati atti o attività la facoltà di rappresentare l’Autorità di fronte ai terzi e in giudizio.
Articolo 5 Consiglio direttivo § 1.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Autorità ed è composto da altri quattro membri nominati dal Sommo Pontefice tra persone di provata affidabilità, competenza e professionalità.
§ 2.
Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento della struttura dell’Autorità, della quale programma, dirige e controlla l’attività.
In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per l’attività dell’Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche attraverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al personale dell’Autorità promuovendone la formazione professionale specifica; e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all’Autorità, con apposite comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.
§ 3.
Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di informativa al Consiglio.
§ 4.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la necessità.
Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.
§ 5.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscano il ricevimento; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.
§ 6.
Le riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche in videoconferenza, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e all’unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri.
§ 7.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e del segretario.
Il libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
Articolo 6 Direttore e personale dell’Autorità § 1.
Il Direttore, in possesso di adeguata e comprovata competenza e professionalità in campo giuridico-finanziario ed informatico maturata nelle materie istituzionali dell’Autorità, è nominato dal Presidente con il nulla osta del Segretario di Stato.
§ 2.
Il Direttore: a) è responsabile dell’attività operativa dell’Autorità; b) coordina l’attività del personale addetto ai fini dell’esecuzione dei programmi e dei compiti dell’Autorità; c) sottopone al Consiglio direttivo ogni atto che non rientri nelle sue competenze; d) è normalmente invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo; e) cura l’Amministrazione dell’Autorità.
§ 3.
Il personale dell’Autorità, di norma in possesso di un’adeguata esperienza professionale nelle materie istituzionali della medesima, viene assunto dal Presidente dell’Autorità con il nulla osta del Segretario di Stato.
Articolo 7 Segreto § 1.
I soggetti menzionati negli articoli di cui al presente Capo sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l’Autorità ed i suoi rapporti con i terzi.
§ 2.
L’obbligo di segreto non è di ostacolo all’adempimento degli obblighi in materia di cooperazione internazionale e nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
CAPO III Articolo 8 Risorse, contabilità e bilancio § 1.
All’Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
§ 2.
Il Consiglio direttivo, entro il trentuno marzo di ogni anno, deve approvare il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente.
§ 3.
L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
§ 4.
Il Presidente, dopo l’approvazione, trasmette il bilancio di esercizio al Cardinale Segretario di Stato.
CAPO IV Articolo 9 Relazione sull’attività § 1.
L’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette al Segretario di Stato una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.
CAPO V Articolo 10 Approvazione e pubblicazione § 1.
Il presente Statuto è approvato e sarà pubblicato in “Acta Apostolicae Sedis”.
§ 2.
Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni canoniche e civili vaticane.
__________ > LEGGE N.
CXXVII DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO Concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo __________ L’intervista del 30 dicembre alla Radio Vaticana del professor Marcello Condemi, professore associato di diritto dell’economia nell’Università G.
Marconi di Roma, già esperto in materia di riciclaggio presso la Banca d’Italia e componente della delegazione italiana al GAFI: > “Così può iniziare il percorso per entrare nella ‘White List'” __________ Gli ultimi tre precedenti servizi di www.chiesa: 27.12.2010 > Benedetto XVI uomo dell’anno.
Per le sue omelie Sono l’asse del suo magistero ordinario.
Narrano l’avventura di Dio nella storia del mondo.
Sollevano il velo sulle “cose di lassù”.
Una guida alla lettura della predicazione liturgica dell’attuale papa 25.12.2010 > “Primogenito di molti fratelli” “Questa nuova famiglia di Dio inizia nel momento in cui Maria avvolge il ‘primogenito’ in fasce e lo pone nella mangiatoia”.
L’omelia del papa nella notte di Natale 22.12.2010 > Il professor Rhonheimer scrive.
E il Sant’Uffizio gli dà ragione In esclusiva su www.chiesa una lettera aperta del filosofo svizzero, in difesa della “visione comprensiva e lungimirante” di Benedetto XVI sulla morale sessuale.
E a seguire, la nota diffusa lo stesso giorno dalla congregazione per la dottrina della fede __________
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