APPENDICE INFORMATIVA La domanda di iscrizione La data entro cui bisogna presentare la domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo varia ogni anno, per il 2010 era fissata al 27 febbraio.
Per le superiori il periodo per iscriversi era fissato dal 27 febbraio al 26 marzo 2010, per consentire alle famiglie di comprendere a fondo i cambiamenti della riforma appena varata.
Di norma, però, le iscrizioni vengono raccolte a partire dall’anno nuovo.
Obbligo scolastico Con “obbligo scolastico” si intende il periodo durante il qualel’istruzione non è facoltativa, ma obbligatoria.
Per legge l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni: inizia a sei, con l’iscrizione alla primaria, e termina a sedici.
L’obbligo si considera soluto anche con la frequenza di uno tra i corsi di istruzione a formazione professionale che vengono organizzati e gestiti direttamente dalle Regioni: durano tre anni e alla fine del percorso viene rilasciata una qualifica professionale.
Tra i 16 e i 18 anni l’obbligo diventa “diritto-dovere” di istruzione e formazione.
Ci sono, però, alcune recentissime novità: a gennaio la Commissione Lavoro della Camera ha dato il via libera al Ddl, collegato ala Finanziaria 2009-2013.
che prevede, tra le varie misure, la possibilità di assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico (che rimane comunque invariato ai sedici anni di età) con l’apprendistato.
La norma rilancia uno strumento contenuto nella legge Biagi e riconosce l’apprendistato come mezzo per “espletare il diritto-dovere di istruzione e formazione”.
Chi l’ha voluto – il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e il relatore Giuliano Cazzola (Pdl) – ne parla come di “un’opportunità in più offerta a quei 126 mila giovani tra i 14 e i 16 anni (il 5,4%), che superata la scuola media non studiano e non lavorano.
Oppure, talora lavorano in nero”.
Per verificare che tutti i bambini e ragazzi soggetti all’obbligo frequentino effettivamente la scuola, ogni anno il sindaco di ciascun comune deve trasmettere l’elenco dei nomi (in base ai dati anagrafici), che andrà confrontato con il registro degli iscritti negli istituti statali e paritari.
I genitori (o chi ne fa le veci) sono considerati responsabili, di frontealla legge, dell’adempimento dell’obbligo: il che significa, ad esempio, che qualsiasi tipo di assenza nel corso dell’anno dev’essere giustificata.
Sulla carta esisterebbe un limite massimo di assenze oltre il quale si perde automaticamente il l’anno: le assenze secondo il Dlgs 59/04, non dovrebbero oltrepassare un quarto dell’orario annuale personalizzato, fermo restando che “per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.
Regole più rigide, invece, alle superiori.
Come spiega il nuovo regolamento sulla valutazione, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (e cioè il prossimo), ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la “possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Lo stesso vale per chi frequenta l’ultimo anno: i maturandi “assenteisti” non potranno accedere all’esame finale e saranno costretti a ripetere l’anno.
Per la consultazione dell’intero contributo: appendice_informativa.pdf 292K
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