Le polemiche di questi giorni sul potere dei consigli di classe nelle valutazione degli studenti per l’ammissione all’esame o alla classe successiva ci hanno indotto a rinfrescarci la memoria sulle disposizioni (non modificate da trent’anni a questa parte) che regolano la loro funzione valutativa.
Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico.
Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (cfr.nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati; Consiglio di Stato – VI Sez.
– n.
189 del 17 febbraio 1988).
Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.
La natura del collegio perfetto ha riflessi sull’eventuale sciopero degli scrutini: l’assenza di un solo componente rende impossibile lo svolgimento dello scrutinio.
Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare.
In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta (art.
37 Testo unico – d.lvo 297/1994).
I docenti di sostegno sono membri del consiglio di classe e nello scrutinio esprimono la loro valutazione per tutti gli alunni per l’ammissione alla classe successiva o all’esame e per il voto di comportamento di tutti (art.
315 del Testo unico e art.
13, legge quadro 104/1992).
Fanno parte del consiglio di classe, con pieno titolo a partecipare allo scrutinio, tutti i docenti che operano nella classe, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di approfondimento linguistico nella scuola secondaria di I grado, i docenti di religione.
Per gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo (art.
5, comma 1bis Testo Unico).
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