Linearità e chiarezza della Chiesa sugli abusi sessuali

Da ieri, sul sito web della Santa Sede si può leggere il documento riprodotto qui sotto, che riassume le procedure in uso da alcuni anni nella Chiesa cattolica nei casi di abuso sessuale su minori ad opera di persone con i sacri ordini.
Per minori si intendono le persone con meno di 18 anni, mentre per atti di pedofilia si intendono gli abusi compiuti su bambini impuberi.
Sulle circa tremila denunce arrivate alla congregazione per la dottrina della fede  dal 2001 a oggi, per abusi su minori commessi negli ultimi cinquant’anni, i casi di pedofilia vera e propria sono il 10 per cento del totale.
Il 60 per cento dei casi sono di attrazione sessuale per adolescenti dello stesso sesso, mentre il restante 30 per cento riguarda rapporti con giovanissime.
La maggior parte dei casi affrontati si sono conclusi con una sanzione amministrativa e disciplinare a carico dell’imputato: procedura più rapida ed efficace di quando si celebra un vero e proprio processo.
Per la denuncia degli abusi alle autorità civili la Santa Sede ordina di seguire le leggi del luogo.
Ciò vuol dire che nei paesi di cultura giuridica anglosassone e in Francia la denuncia è obbligatoria.
Mentre dove non lo è, la Santa Sede incoraggia le vittime a rivolgersi esse stesse ai tribunali.
Le future modifiche annunciate nell’ultimo paragrafo del documento riguardano in particolare l’abolizione dei termini di prescrizione, che dal 2001 sono di 10 anni,  da contarsi a partire dal compimento dei 18 anni della vittima.
Già oggi, però, la prescrizione non è tassativa e le denunce sono accolte anche per atti più lontani nel tempo.
Come richiamato nel suo primo capoverso, il presente testo è “una guida introduttiva che può essere d’aiuto a laici e non canonisti”.
Ma ecco qui di seguito la sintesi delle linee guida diramata ieri: __________ GUIDA ALLA COMPRENSIONE DELLE PROCEDURE DI BASE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF) RIGUARDO ALLE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI La disposizione che deve essere applicata è il motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”  del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983.
La presente è una guida introduttiva che può essere d’aiuto a laici e non canonisti.
A.
Procedure preliminari La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.
Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla Cdf.
Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla Cdf ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.
Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.
Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime.
In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi.
Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.
B.
Procedure autorizzate dalla Cdf La Cdf studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari.
La Cdf ha a disposizione una serie di opzioni: 1.
Processi penali La Cdf può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale.
Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato a un tribunale della Cdf.
La Cdf può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori.
Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove.
L’accusato ha il diritto di presentare ricorso alla Cdf contro un decreto che lo condanni a una pena canonica.
La decisione dei cardinali membri della Cdf è definitiva.
Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti — giudiziario e amministrativo penale — possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale.
Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.
2.
Casi riferiti direttamente al Santo Padre In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti, la Cdf può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale «ex officio».
Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale.
La Cdf porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale.
Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa («pro bono Ecclesiae»).
3.
Misure disciplinari In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la Cdf autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote.
Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
Contro questi decreti è possibile il ricorso alla Cdf.
La decisione della Cdf è definitiva.
C.
La revisione del motu proprio La Cdf ha in corso una revisione di alcuni articoli del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla Cdf dai Pontefici Giovanni Paolo ii e Benedetto xvi.
Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
__________ Le linee guida originali e complete, del 2003, possono essere lette, in inglese, nel sito del Vaticano, dove figurano con la firma di mondignor Charles J.
Scicluna, promotore di giustizia della congregazione per la dottrina della fede: > The Procedure and Praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding “Graviora Delicta”

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