Il pasticcio delle iscrizioni di Sergio Cicatelli Il 15 gennaio 2010 il Miur ha pubblicato le CCMM 3 e 4 con cui si forniscono istruzioni per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.
Le circolari sulle iscrizioni sono documenti di routine che si ripetono ogni anno, ma questa volta ci sono diverse novità, sia nelle procedure generali che per quanto riguarda l’Irc.
Come è noto, già con una nota del 26 ottobre 2009 il Ministero aveva annunciato che, per via del protrarsi delle operazioni di approvazione dei regolamenti del secondo ciclo, le iscrizioni al prossimo anno scolastico sarebbero slittate dalla scadenza ordinaria di fine gennaio al 27 febbraio.
La CM 3/10 ufficializza quanto si andava dicendo da qualche settimana, e cioè che – sempre per il ritardo dei regolamenti di licei, tecnici e professionali – le scadenze saranno separate: per il primo ciclo è confermato il 27 febbraio, per il secondo ciclo vale invece un’ulteriore proroga al 26 marzo.
La CM 4/10, quindi, regolamenta le iscrizioni solo alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, presentandosi con dimensioni ridotte rispetto al solito per via della materia circoscritta.
Lasciando da parte le istruzioni generali, ci soffermiamo solo su quanto riguarda la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Irc che, come previsto dal Concordato del 1984, va effettuata «all’atto dell’iscrizione».
In proposito, purtroppo, il Ministero incorre in diversi errori e contraddizioni, fornendo indicazioni diverse rispetto al passato, con il concreto rischio di aumentare la confusione che ha sempre accompagnato queste operazioni.
Anziché ribadire le istruzioni dell’anno precedente (che descrivevano correttamente operazioni e scadenze), la CM 4/10 introduce erroneamente almeno due novità in relazione alle attività alternative: 1) riduce da quattro a tre le opzioni per i non avvalentisi; 2) sposta al momento dell’iscrizione la scelta delle attività alternative.
Da un punto di vista formale si può osservare che la gestione delle attività alternative è stata sempre regolata con atti amministrativi e quindi può essere modificata con una semplice circolare, ma sembra piuttosto imprudente innovare in un settore così delicato senza aver prima ascoltato il mondo della scuola o avviato una discussione sul tema.
La decisione del Ministero risulta perciò del tutto affrettata e segnata da sviste grossolane.
Sul primo aspetto, la riduzione delle opzioni offerte ai non avvalentisi può discendere dal fatto che ci si rivolge stavolta alle sole scuole del primo ciclo, dove verosimilmente la scelta di attività individuali senza l’assistenza di personale docente può essere poco praticata.
Tuttavia, i dati raccolti dalla Cei relativamente alla sola scuola secondaria di I grado ci dicono che nello scorso anno scolastico il 13,2% dei non avvalentisi ha chiesto di partecipare ad attività di studio individuale non assistito; quindi la valutazione ministeriale (se questa è stata la motivazione) risulta poco fondata.
Inoltre, mentre nel testo della circolare vengono indicate tre opzioni (peraltro con dizioni rinnovate rispetto al passato), nell’allegato E in cui si riproduce il modulo da sottoporre ai non avvalentisi, le opzioni sono incomprensibilmente ridotte a due sole, «attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente» e «non frequenza della scuola nelle ore di Irc», cancellando di conseguenza anche la possibilità di frequentare le «attività didattiche e formative» che nello scorso anno, stando ai già citati dati della Cei, sono state richieste e frequentate da uno studente su quattro nella secondaria di I grado.
Probabilmente la discordanza tra testo della circolare e allegato è dovuta a un mero errore materiale, ma nel dubbio occorre almeno capire fin dove si siano spinti i tagli del Ministero, cioè se le opzioni siano ridotte a tre o due.
A nostro parere, non sussistono motivi per non riproporre le quattro alternative che da oltre vent’anni hanno soddisfatto le scelte del non avvalentisi.
A meno di dover attribuire il taglio sulle alternative ai diversi ma concomitanti tagli di personale che quest’anno hanno messo in gravi difficoltà le scuole nel soddisfare le richieste dei non avvalentisi: più comodo quindi sopprimere queste opportunità e dirottare le scelte su generiche attività non programmate o sull’uscita da scuola.
In secondo luogo, ancora più grave è lo spostamento della scelta delle attività alternative dall’inizio delle lezioni al momento delle iscrizioni, contro il disposto della Corte Costituzionale, che nel 1989 (sentenza n.
203) aveva invitato ad evitare «lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche», e che nel 1991 (sentenza n.
13) aveva ribadito la necessità di «separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica».
Fino ad oggi le istruzioni ministeriali avevano tenuto correttamente separata la scelta sull’Irc (da effettuare al momento dell’iscrizione) dalla scelta sulle attività alternative (da effettuare all’inizio dell’anno scolastico).
Proporre oggi una stessa scadenza per entrambe le scelte significa suggerire di fatto un’equivalenza tra due opzioni assolutamente incomparabili, con il rischio di dar luogo a quella confusione che la Corte Costituzionale chiede di evitare accuratamente.
E dato che per la medesima Corte la facoltatività dell’Irc, cioè le sue concrete modalità di scelta, sono condizione per la legittimità costituzionale dello stesso Concordato, una modifica a questo delicatissimo aspetto induce non solo sospetti di incostituzionalità ma addirittura di violazione del Concordato.
Con tutto ciò che ne potrebbe seguire sul piano giudiziario e diplomatico.
C’è da augurarsi che l’imperizia manifestata in questa occasione dal Ministero sia al più presto corretta dalle necessarie rettifiche e che almeno il testo della circolare che dovrà regolamentare le iscrizioni al secondo ciclo non contenga gli stessi errori.
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