Adozione dei libri di testo

Con Ordinanza n.
4328 dell’8 agosto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’istruzione che aveva chiesto di sospendere la sentenza del Tar Lazio sui libri di testo.
La sentenza, originata da un ricorso di docenti lombardi sostenuti dalla Cgil-scuola territoriale, aveva ritenuta non legittima la disposizione ministeriale per l’adozione dei libri di testo nella parte in cui non prevedeva la deroga al vincolo quinquennale o sessennale dei testi adottati, qualora un nuovo docente assegnato alla classe avesse ritenuto opportuna una scelta diversa.
Il Consiglio di Stato, nel respingere qualche giorno fa, per mancanza dei motivi di urgenza, la richiesta del Miur di sospendere l’applicazione della sentenza del Tar Lazio che riconosce il diritto di docenti neo-trasferiti di derogare dal blocco quinquennale dei libri di testo adottati, ha richiamato una sua recente ordinanza in merito che sembra porre fine alla questione.
Il 19 maggio scorso, infatti, lo stesso Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza n.
2540 con la quale in modo inequivocabile chiarisce l’eventuale diritto dei docenti neo-assegnati ad una scuola di derogare dal blocco di adozione quinquennale dei libri di testo e di rivendicare il diritto di modificare l’adozione.
“l’impostazione seguita dall’amministrazione nella circolare impugnata – recita l’ordinanza –  secondo la quale il trasferimento dell’insegnante non costituisce specifica e motivata esigenza che consente, ai sensi dall’art.
5 del D.
L.  1 settembre 2008, n.137, il cambio di libri di testo prima del decorso del quinquennio, appare conforme al dettato normativo, che sottolinea l’eccezionalità dei casi nei quali è consentito il suddetto cambio, e non appare irrazionale, in quanto le valutazioni del docente subentrante non costituiscono evento obiettivo, tale da imporsi come eccezione alla volontà del legislatore”.    

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