Modello del docente unico non prescrittivo

Le scuole possono autonomamente utilizzare nella scuola primaria le risorse di organico in modo flessibile.
Il modello del docente unico, previsto da settembre nelle prime classi della scuola primaria, non ha carattere prescrittivo e tassativo.
Conseguentemente, la scuola può decidere di impiegare l’insegnante non solo su una unica classe.
  È quanto emerge dalla delibera della Corte dei Conti (n.
12/2009) con cui è stato apposto il visto di registrazione al Regolamento sul primo ciclo.
Nel testo di delibera, si fa riferimento alle deduzioni e ai chiarimenti portati dai dirigenti del ministero dell’istruzione per fugare dubbi e riserve della Corte, e in proposito si riferisce che “sostiene altresì l’Amministrazione che i criteri indicati dal comma 4 dell’art.
64 non avrebbero carattere prescrittivo e tassativo.
Detti criteri, per la loro valenza generale, hanno invece ambiti di applicazione estesi e flessibili.” La posizione del Miur è altresì confermata ed ulteriormente esplicitata ancora, quando si riferisce che “L’Amministrazione sottolinea che il modello del docente unico –  di cui al d.l.
n.
137/2008, convertito in legge n.
169 del 30 ottobre 2008 – viene sì indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre “tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica”.  In sostanza, l’indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena  libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione.”

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