Con la firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie lo scorso 26 giugno si è aperta per gli Idr di ruolo la fase delle utilizzazioni, che costituisce il momento più importante per la mobilità ordinaria di questo personale.
L’OM 36 del 23-3-2009 ha già provveduto a normare – come l’anno scorso – la mobilità interdiocesana, che però interessa un numero limitato di Idr.
Molti di più sono coloro che desiderano muoversi all’interno della propria diocesi per migliorare una sistemazione su più scuole o per avvicinarsi a casa.
Il CCNI del 26-6-2009 riprende in gran parte, con minime integrazioni, le disposizioni già fissate negli anni precedenti e ripropone alcuni dei problemi che già si erano posti in passato.
In primo luogo, può essere utile ricordare che gli Idr di ruolo sono titolari su un organico regionale, vincolato alla diocesi per via dell’idoneità.
Essi non sono quindi titolari sulla scuola ma sulla diocesi e sono assegnati alla sede scolastica mediante l’istituto dell’utilizzazione (che ordinariamente sarebbe un’operazione di durata annuale, ma che nel caso degli Idr diventa una sistemazione a tempo indeterminato).
Dato che l’utilizzazione è disposta d’intesa tra Ufficio scolastico regionale e autorità ecclesiastica, per ottenere un trasferimento gli Idr di ruolo devono fare domanda di utilizzazione in altra sede della medesima diocesi e contare sul consenso dell’ordinario diocesano.
La graduatoria prevista dall’art.
10, cc.
3-4, dell’OM 36/09 serve solo all’individuazione del personale in esubero a livello diocesano e quindi non deve essere utilizzata per individuare il soprannumerario nella singola scuola in caso di contrazione oraria.
Ci si potrebbe allora domandare a cosa serva questa graduatoria, citata anche dall’art.
1, c.
6 del CCNI in questione, visto che l’utilizzazione è comunque rimessa alla discrezionalità dell’intesa con l’autorità ecclesiastica; in risposta si può sostenere che essa abbia solo un valore orientativo per l’amministrazione scolastica che, in sede di intesa, deve comunque avere un proprio criterio da far valere per il raggiungimento di un accordo, fermo restando che la scelta dell’ordinario diocesano – se non palesemente irragionevole – non può essere contestata dall’amministrazione.
La principale novità del CCNI di quest’anno può essere l’art.
2, c.
5, che prevede la possibilità di completare l’orario nella scuola di titolarità per quegli Idr che subiscano una riduzione fino a un quinto dell’orario d’obbligo.
La norma, già introdotta lo scorso anno per la sola scuola secondaria, è stata estesa quest’anno anche alla scuola primaria e dell’infanzia, probabilmente per attutire gli effetti dei tagli di organico imposti dalle recenti misure finanziarie.
A prescindere dall’equivoco riferimento alla «scuola di titolarità», che per gli Idr può usarsi solo per analogia, non avendo essi una titolarità sulla scuola, va ricordato che lo scorso anno la disposizione aveva dato luogo a una nota di chiarimento (prot.
AOODGPER 12441 del 23-7-2008) in cui si precisava che «la possibilità di completare l’orario d’insegnamento deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui, d’intesa con la competente autorità ecclesiastica, si verifichino per un numero limitato di insegnanti riduzioni d’orario non superiori ad un quinto dell’orario d’obbligo che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche, nel rispetto delle quote di organico del personale di ruolo e non di ruolo e ai sensi della normativa vigente».
Al momento in cui scriviamo la precisazione non è stata reiterata, ma sembra evidente che debba valere anche nell’attuale situazione, riducendo perciò sensibilmente la possibilità di completare l’orario nella propria sede di servizio.
Del resto, è facile capire come una simile circostanza possa applicarsi in ogni scuola solo a pochi docenti delle altre materie, mentre – a parità di contrazione di organico – potrebbe interessare la quasi totalità degli Idr.
Sarebbe quindi improponibile un’applicazione letterale, ma la disposizione contribuirà lo stesso a risolvere qualche caso critico.
La circostanza consente di fare chiarezza anche su altri aspetti delle utilizzazioni che incidono sulla gestione degli organici degli Idr di ruolo e non di ruolo.
Un equivoco abbastanza diffuso è la pretesa disponibilità per gli Idr di ruolo dei posti affidati agli incaricati (30%).
In realtà, nella logica della legge 186/03 le due quote del 70% e del 30% vanno ugualmente salvaguardate, evitando di recuperare sull’una (il 30%) le eccedenze dell’altra: gli Idr incaricati non rappresentano una quota residuale dell’organico dell’Irc, ma ne costituiscono una parte incomprimibile, fatti salvi, ovviamente, gli arrotondamenti e i recuperi di eccedenze non diversamente compensabili.
Finché possibile, perciò, cioè fino alla concorrenza del tetto del 70% dell’organico diocesano complessivo, gli Idr di ruolo che dovessero perdere ore nella propria sede di servizio dovranno andare a completare il loro orario in altre scuole della diocesi.
Le domande di utilizzazione scadono per tutti gli Idr il 24 luglio, ma l’eventuale completamento orario all’interno della scuola in cui si è verificato l’esubero deve tenere conto dell’organico di fatto, quindi si tratterà di operazioni effettuabili solo successivamente.
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