Irc e regolamento della valutazione

L’anno scolastico è ormai in dirittura d’arrivo ma non si vede all’orizzonte il regolamento della valutazione che dovrebbe fornire indispensabili istruzioni per lo svolgimento degli scrutini finali.
Il 13 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di regolamento che è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere e che deve poi essere approvato definitivamente in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri per passare alla firma del Presidente della Repubblica e al visto della Corte dei Conti.
Se siamo ancora fermi alla seconda tappa (il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole lo scorso 8 maggio), appare difficile che il sospirato regolamento possa arrivare in tempo per gli scrutini finali.
Per certi aspetti, il regolamento potrebbe anche essere inutile, dato che la legge 169/08 ne ha prevista l’emanazione per il solo «coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni» (art.
3.5): se le norme sono già vigenti, anche senza regolamento potranno e dovranno essere applicate.
Ma la legge attribuisce al regolamento anche il compito di stabilire «eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo».
È in questione, per esempio, la partecipazione del voto di comportamento alla media dei voti.
È in questione anche l’adozione del voto numerico per l’Irc.
Come è noto, rispetto alla prima versione, che dedicava alla valutazione dell’Irc un intero articolo, lo schema attualmente in esame riserva all’Irc solo un comma, ripetuto una volta per il primo e una volta per il secondo ciclo di istruzione (artt.
2.4 e 4.3).
Questo il testo: «La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n.
121».
Il sintetico testo dice due sole cose: 1) la valutazione dell’Irc non può essere espressa con voto numerico; 2) la situazione potrebbe cambiare con una modifica all’Intesa Cei-Mpi del 1985.
Sul primo punto è ineccepibile che l’art.
309 del Testo Unico di legislazione scolastica sia in vigore e quindi costituisca un riferimento vincolante.
Ma è ugualmente in vigore anche l’art.
304 del Testo Unico, che esclude il voto di educazione fisica dalla media per l’ammissione agli esami, e questo articolo viene espressamente abrogato dallo schema di regolamento, dato che solo ora ci si è accorti della sopravvivenza di una norma contraddetta da una prassi generalizzata e da specifiche disposizioni ministeriali circa il conteggio del voto di educazione fisica nella media per la definizione del credito scolastico negli esami di stato di scuola superiore.
Se il regolamento può abrogare l’art.
304 (la cosa è tecnicamente discutibile, ma il Consiglio di Stato non ha fatto obiezioni), perché allora non abrogare anche l’art.
309? La giustificazione sarebbe fornita dalla ratio della legge 169/08, che prevede l’uso del voto numerico per «la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite», senza alcuna limitazione o esclusione.
Sarebbe perciò coerente intervenire anche sull’art.
309 per evitare una disparità di trattamento che potrebbe essere letta come una di quelle forme di discriminazione, escluse proprio dal Concordato.
La restrizione applicata al solo Irc vorrebbe essere giustificata con la riserva contenuta nella seconda parte del comma citato, che invoca la natura concordataria delle modalità valutative dell’Irc.
Ma proprio l’Intesa, nell’affrontare incidentalmente la materia valutativa (punto 2.7), mantiene «fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento».
La valutazione dell’Irc non è quindi materia pattizia e il riferimento all’Intesa contenuto nello schema di regolamento è semplicemente un errore o un goffo tentativo di spostare altrove la responsabilità di una decisione probabilmente imbarazzante.
L’iter del regolamento è tale che, se anche dovesse riuscire a completare il suo percorso e comparire in Gazzetta Ufficiale prima degli scrutini di giugno, per l’Irc rimarranno comunque le incomprensibili disposizioni che fin dal 1930 escludono per esso la possibilità di ricorrere al voto numerico.
Ma il caso non può risolversi definitivamente così e la competenza a decidere spetta al Ministero.
Sarebbe assai strano che lo Stato volesse rinunciare ad una sua specifica prerogativa trasformando in pattizio un argomento che è unicamente attribuito alla sua decisione.
C’è chi potrebbe parlare di ferita alla laicità dello Stato.
E proprio il livello concordatario potrebbe rivelarsi un boomerang, dopo che la Cei ha fatto conoscere il proprio gradimento ad una soluzione uniforme che integri la valutazione dell’Irc nelle modalità previste per le altre discipline.
Anche se la sede più propria era il regolamento della valutazione, ancora altri regolamenti attendono di essere emanati: per esempio c’è quello per il secondo ciclo, che è stato momentaneamente accantonato per lo slittamento di un anno nell’attuazione della riforma, ma il 2010 è vicino e questo potrebbe comunque essere l’ultimo anno in cui l’Irc sarà ancora valutato mediante giudizi.
    P.S.: I guai per lo schema di regolamento non finiscono qui.
Sempre in relazione all’Irc c’è la questione della valutazione delle attività alternative, che sono state inopinatamente declassate a contributo di valore solo consultivo in sede di scrutinio, contro le disposizioni ministeriali che fin dal 1987 (CM 136) avevano attribuito all’insegnante che le curava gli stessi diritti e doveri degli Idr «anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale».
Si può obiettare che una circolare non è una legge, ma la disparità di trattamento è evidente e qualche avvocato sta già scrivendo il ricorso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *