Irc e insegnante di classe nella primaria

UNITÀ 3 UN VOLTO PER DIO Schema  Per introdurci   1.
l’esperienza
                             Elaborazione.               Battiato: E ti vengo a cercare – integrazioni degli Autori Venditti: Stella – integrazioni dei collaboratori OF 2.
L’interpretazione Cielo: Eliade Notte stellata: Van Gog – integrazioni degli Autori megaliti di Stonehenge – integrazioni dei collaboratori 3.
suggestioni per un progetto Vado in cerca di Dio: Slamo 42 Per un bilancio – integrazioni degli Autori Salmo 92: Il Signore rende stabile il mondo – integrazioni dei collaboratori 4.
Integrazioni proposte nel testo – integrazioni degli Autori – integrazioni dei collaboratori 5.
Osservazioni, suggerimenti, critiche all’elaborazione proposta Come è noto, nella scuola primaria l’Irc può essere impartito non solo dall’Idr specialista ma anche dall’insegnante di classe che si sia dichiarato disponibile a farlo e sia stato riconosciuto idoneo dalla competente autorità ecclesiastica.
Si tratta di un residuo della riforma Gentile, che aveva introdotto, ancor prima del Concordato del 1929, l’insegnamento di religione nelle scuole elementari affidandolo ordinariamente all’insegnante della classe.
Quella prassi è stata conservata anche dal nuovo Concordato, sia per continuità con il vecchio regime, sia per fronteggiare in prima applicazione la richiesta di Idr specialisti qualificati.
Col tempo l’affidamento dell’Irc all’insegnante di classe si è rivelato sempre più residuale, soprattutto da quando l’abolizione dell’istituto magistrale negli anni Novanta ha fatto mancare il corso di studi che – almeno formalmente – preparava i futuri maestri anche all’Irc attraverso un doppio orario di insegnamento motivato proprio dall’esigenza di fornire anche le competenze didattiche per insegnare religione.
È evidente che, al di là di lodevoli eccezioni, l’Idr specialista risulta formato in maniera più specifica e completa rispetto all’insegnante di classe, anche se l’attribuzione dell’Irc a chi insegna altre materie può evitare varie forme di emarginazione della disciplina.
D’altra parte va anche riconosciuto che affidare l’Irc a un insegnante comune sottopone al rischio di veder ridurre talvolta l’orario di Irc per via dell’urgenza di altre materie “più importanti”.
Per questi motivi e per una generica apertura alla presenza di altri insegnanti nella scuola, si era quindi diffusa la prassi di non dare la propria disponibilità all’Irc (in soli venti anni si è passati da zero a oltre il 70% di ore di Irc coperte da Idr specialisti nella primaria e da zero a oltre l’85% nella scuola dell’infanzia).
Ma negli ultimi mesi i provvedimenti ministeriali sull’organico del personale hanno prodotto una rapida inversione di tendenza.
Per un’equivoca interpretazione di quelle disposizioni tantissimi insegnanti di scuola primaria hanno fornito nuovamente la loro disponibilità all’Irc presumendo di poter rientrare automaticamente in questo servizio in virtù dell’idoneità ricevuta anni prima e mai revocata.
Tuttavia le cose non sono così semplici e si è creata parecchia confusione sull’argomento.
Alcuni hanno ritenuto che le ore di Irc fossero determinanti per la definizione dell’organico, temendo di poter andare in esubero proprio per via della mancata disponibilità all’Irc (ogni undici insegnanti non disponibili all’Irc si costituisce un posto di insegnamento che poteva essere tagliato).
Ma la CM 38 del 2 aprile scorso sugli organici ha rassicurato tutti chiarendo che l’organico è calcolato come se ogni docente insegni anche religione, a prescindere dalla sua effettiva condizione; quindi l’indisponibilità all’Irc, anziché sottrarre ore, crea nuova disponibilità per la scuola, perché le ore così avanzate potranno servire ad ampliare l’offerta formativa.
È a questo punto che intervengono altre preoccupazioni, di meno nobile natura.
Rassicurati sul fronte degli organici, gli insegnanti preferirebbero comunque tornare all’Irc per non dover completare il proprio orario di servizio in altre classi.
Ma si è già detto che il ritorno non è un diritto automatico e non è privo di effetti sui controinteressati, cioè gli Idr specialisti che finora hanno assicurato il servizio.
In primo luogo va ricordato che non c’è alcuna norma che stabilisca la precedenza dell’insegnante di classe sullo specialista (anzi, la CM 374/98 esplicitamente si appellava al principio della continuità didattica per limitare il rientro del docente comune nell’Irc solo all’inizio di un ciclo didattico e non anche nelle classi intermedie).
In secondo luogo va ricordato che l’idoneità a suo tempo ricevuta (dal 1990 l’idoneità è rilasciata a tempo indeterminato) non è un certificato che non perda mai di validità.
Proprio perché soggetta a revoca, essa attesta una relazione di fiducia e di appartenenza ecclesiale che può naturalmente evolversi nel tempo.
È quindi legittimo e necessario che gli ordinari diocesani verifichino, nelle forme ritenute più opportune ed efficaci, il sussistere delle condizioni che hanno consentito il primo riconoscimento di idoneità.
Gli insegnanti di classe dovevano dare la propria disponibilità entro lo scorso 15 marzo.
Di fronte a numeri talora cospicui di richieste, alcune diocesi stanno correndo ai ripari predisponendo una serie di accertamenti nei confronti dei richiedenti, con i quali è mancato negli ultimi anni quel rapporto di comunicazione che invece è stato presente con gli Idr specialisti, i quali normalmente partecipano a tutte le iniziative di formazione e animazione promosse periodicamente dalla diocesi.
Senza voler fare un processo alle intenzioni (ma con la consapevolezza che il sospetto nei confronti degli insegnanti nuovamente disponibili all’Irc è legittimo quanto meno per l’insolita quantità di richieste), è dovere dell’ordinario diocesano tutelare prima di tutto la qualità dell’Irc; ed è fuori di dubbio che un Idr specialista possieda titoli di studio e continuità nel servizio tali da assicurare quella qualità.
È altresì evidente che la formazione iniziale richiesta agli insegnanti di classe sia del tutto sproporzionata rispetto a quella degli specialisti (poche ore di Irc nel corso degli studi magistrali rispetto alla prassi più diffusa di un diploma almeno triennale di scienze religiose) e quindi sembra opportuno cercare di innalzare il livello di preparazione di chi insegna religione, pretendendo per esempio la frequenza di corsi di formazione lunghi e impegnativi.
Infine, non va trascurata la guerra tra poveri che così si è venuta a creare.
È ormai assodato che l’Idr specialista non è un supplente dell’insegnante di classe ed oggi è spesso anche di ruolo; quindi non può essere scalzato da un altro insegnante solo sulla base di una sua improvvisa dichiarazione.
Anzi, dovrebbe essere preoccupazione della stessa amministrazione scolastica non creare occasioni di esubero che andrebbero ad aggiungersi a quelle già determinate dai tagli generalizzati di personale.
Quindi, gli Idr specialisti non devono preoccuparsi per la loro sorte nel prossimo anno scolastico e potranno trovare negli interessi distinti ma convergenti dell’ordinario diocesano e dell’amministrazione scolastica la migliore garanzia per il loro futuro.

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