L’ordinanza sulla mobilità degli insegnanti di religione

È stata appena pubblicata l’OM 36 del 23 marzo 2009 sulla mobilità degli Idr di ruolo (vedi il pdf allegato) che regola trasferimenti e passaggi di ruolo per il prossimo anno scolastico 2009-10.
L’ordinanza relativa alla mobilità degli altri insegnanti era uscita il 13 febbraio scorso, dopo che il relativo Contratto Nazionale Integrativo era stato sottoscritto il giorno prima, in sensibile ritardo rispetto all’anno precedente, come era peraltro prevedibile per le novità organizzative e ordinamentali introdotte dal ministro Gelmini che hanno determinato lo slittamento di molte altre operazioni, a cominciare dalle iscrizioni degli alunni.
Rispetto al testo dell’anno scorso, che costituiva il primo esperimento di una procedura di mobilità applicata agli Idr, le novità sono minime, segno che la prima esperienza è andata bene e si sono potute confermare le istruzioni precedenti, integrando nel testo dell’OM solo alcuni chiarimenti che lo scorso anno erano stati forniti in successive note.
Si può quindi sperare che stavolta tutto possa procedere con maggiore tranquillità, visto che si tratta di procedure che vanno a stabilizzarsi.
Ricordiamo che l’OM 36/09 riguarda solo la mobilità interdiocesana e quella professionale, dato che i trasferimenti all’interno della stessa diocesi (che sono certamente la maggior parte) sono regolati dalla distinta ordinanza sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che esce di solito nel mese di giugno.
Coloro che intendono spostarsi in un’altra diocesi devono ovviamente possedere il riconoscimento di idoneità da parte del vescovo della/e diocesi di destinazione e possono solo indicare sinteticamente la/le diocesi desiderata/e, poiché l’assegnazione alla singola scuola o ad un comune del territorio diocesano è oggetto della specifica intesa che gli ordinari diocesani dovranno raggiungere con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale al termine di tutta la procedura.
Anche gli Idr che intendono far valere i titoli derivanti dall’applicazione della legge 104/92 per la tutela e l’assistenza di invalidi e disabili possono solo scegliere la diocesi e rimettersi poi alla discrezionalità del vescovo per ottenere una sistemazione adeguata alle loro necessità, confidando nella sensibilità e nel discernimento degli ordinari diocesani.
Questo aspetto suscita probabilmente il malumore di qualche Idr, che si attendeva dalla conquista del ruolo maggiore oggettività e automatismo nella gestione del personale, ma non si può dimenticare che la “nomina d’intesa” è requisito concordatario che deve presiedere alla gestione degli Idr per tutta la durata della loro attività scolastica, quindi deve accompagnare anche tutte le operazioni di mobilità oltre all’assunzione iniziale.
Diversamente l’autorità ecclesiastica perderebbe con l’andare del tempo una delle sue specifiche prerogative.
Il caso della mobilità professionale, cioè il passaggio da un ruolo all’altro dell’Irc (dalla primaria alla secondaria o viceversa), è piuttosto limitato poiché gli aspiranti devono: 1) essere in possesso dei titoli per insegnare religione anche nel settore formativo richiesto, 2) essere in possesso dell’idoneità ecclesiastica anche per il settore formativo richiesto, 3) aver superato a suo tempo entrambi i concorsi.
Soprattutto quest’ultima condizione (limitata a pochi casi in Italia) dovrebbe ridurre di molto le richieste di mobilità professionale.
Le principali scadenze delle operazioni di mobilità, nonostante la recente emanazione della legge 14/09 (decreto milleproroghe) che ha spostato al 31 agosto la nomina del personale di ruolo e supplente annuale, ricalcano quelle dello scorso anno e sono riassumibili come segue: –          presentazione delle domande               dal 30 marzo al 28 aprile –          invio delle domande all’USR                  entro l’8 maggio –          attribuzione e notifica del punteggio     entro il 4 giugno –          revoca delle domande                         entro il 15 giugno –          pubblicazione della graduatoria              entro il 22 giugno –          pubblicazione dei movimenti                 entro il 30 giugno –          intesa per l’utilizzazione                        entro il 31 luglio Le scadenze sono diverse da quelle del restante personale docente in quanto le domande degli Idr non partecipano ai movimenti ordinari degli altri insegnanti e sono gestite manualmente dalle singole scuole e dagli Uffici scolastici regionali; il loro numero è infatti piuttosto ridotto e consente una gestione separata in tempi ragionevolmente brevi.
Il tempo a disposizione per la presentazione delle domande è sempre di trenta giorni, ma la decorrenza non coincide con la pubblicazione dell’ordinanza.
Lo scorso anno l’ordinanza era stata pubblicata molto prima dell’inizio dei termini di presentazione per concedere un po’ di tempo in più agli Idr che devono procurarsi l’idoneità presso una diocesi diversa da quella in cui prestano servizio.
Quest’anno l’OM 36 è stata pubblicata quasi a ridosso delle scadenze previste, ma si presume che le procedure si vadano stabilizzando e quindi gli interessati dovrebbero aver avviato con anticipo le operazioni connesse al proprio trasferimento.
Vedremo se nei prossimi anni sarà possibile superare il trattamento separato degli Idr in una distinta ordinanza sulla loro mobilità e si riuscirà ad integrare la loro gestione in un’unica ordinanza comune, così come comune è il Contratto Integrativo che prevede solo un articolo specifico per gli Idr.
Ma le peculiarità di cui tenere conto sono forse troppe.

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